LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 21-05-2002
PROVINCIA DI BOLZANO

Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 25
del 11 giugno 2002

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

Finalità
        1. La presente legge detta norme per favorire il superamento o 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, 
pubblici e privati aperti al pubblico nonché negli spazi e servizi 
pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di facilitare la vita 
di relazione delle persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale.

  

 

 

ARTICOLO 2

Definizioni
        1. Per barriera architettonica si intende ogni ostacolo che limita 
o impedisce l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, 
servizi, strutture e, in particolare, ostacola la mobilità delle 
persone con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura 
permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
        2. Per luoghi aperti al pubblico si intendono quelli in cui 
l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è 
consentito ad un numero indeterminato di persone senza 
bisogno di invito o permesso.

  

 

 

ARTICOLO 3

Centro di consulenza e di documentazione
        1. Presso la Ripartizione provinciale servizio sociale è istituito il 
Centro di consulenza e di documentazione sulle barriere 
architettoniche, il quale:
        a) esegue studi, ricerche e rilevamenti sulla consistenza delle 
barriere architettoniche nel territorio provinciale;
        b) promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente 
legge;
        c) promuove iniziative di formazione, aggiornamento e 
addestramento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della 
presente legge;
        d) fornisce consulenza tecnica agli enti pubblici e ai privati 
proprietari di edifici, costruzioni e impianti soggetti alle 
prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche, nonché ai 
liberi professionisti operanti nel settore edile;
        e) raccoglie la documentazione utile sulla normativa vigente 
nonché sulle soluzioni edilizie e tecniche adottate o adottabili, 
volte a migliorare l'accessibilità e la visitabilità degli edifici;
        f) verifica e segnala eventuali violazioni della normativa sul 
superamento o sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

  

 

 

ARTICOLO 4

Coordinamento con le norme edilizie
        1. Le norme in materia di superamento o eliminazione delle 
barriere architettoniche prevalgono sulle disposizioni contenute 
nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e programmi 
urbanistici contrastanti con esse. In ogni caso devono essere 
rispettate le distanze legali previste dal codice civile.

  

 

 

ARTICOLO 5

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli 
edifici privati
        1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati o alla 
ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia 
agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche 
previste dall’articolo 7.
   2. La progettazione deve comunque prevedere:
        a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi 
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
        b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole 
unità immobiliari;
        c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei 
mezzi di sollevamento;
        d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori 
terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile 
mediante rampe prive di gradini, salvo che si tratti di edifici 
residenziali unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni. 
Vengono considerati livelli fuori terra il piano terra e tutti i livelli 
costruiti sopra il piano terra.
        3. Il conteggio dei livelli include eventuali porticati, compreso il 
livello dove si trova l'unico accesso alla più alta unità 
immobiliare. Non vengono conteggiati i livelli dove si trovano 
esclusivamente locali tecnici.
        4. Nell’assegnazione di eventuali posti macchina di pertinenza 
degli edifici, va riconosciuto il diritto di precedenza ai condomini 
in possesso del contrassegno di cui all’articolo 12 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, tenendo 
conto delle specifiche esigenze della persona in situazione di 
handicap.

  

 

 

ARTICOLO 6

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli 
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
        1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati 
aperti al pubblico nonché quelli dell’edilizia residenziale 
pubblica sono eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche 
di cui all’articolo 7.
        2. Non sono soggette alle norme della presente legge gli 
esercizi ricettivi nonché le strutture di ristorazione non 
raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico o privato.
        3. Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le 
strutture ricettive fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro 
appartamenti per ferie.
        4. Le strutture con capacità ricettiva superiore ai limiti di cui al 
comma 3 e fino ai 25 posti letto sono soggette alle disposizioni 
della presente legge nella misura del 10 per cento della 
capacità ricettiva. Queste strutture devono avere tutte le parti e 
servizi comuni, specificati nel regolamento di esecuzione, 
accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
        5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche 
per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici privati aperti 
al pubblico, ovvero per gli interventi di altro tipo, limitatamente 
allo specifico intervento progettato.

  

 

 

ARTICOLO 7

Prescrizioni tecniche
        1. Con regolamento di esecuzione sono fissate le prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e dell’edilizia abitativa agevolata.
        2. Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le 
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati 
aperti al pubblico e di quelli dell’Istituto per l’Edilizia sociale.
        3. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 sono 
derogabili per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative 
tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar 
luogo a barriere architettoniche o per singoli locali tecnici il cui 
accesso è riservato a soli addetti specializzati.

  

 

 

ARTICOLO 8

Immobili soggetti a particolari vincoli
        1. Nell’ambito del procedimento di approvazione dei progetti 
relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici privati, 
soggetti ai vincoli in materia di tutela delle cose di interesse 
artistico e storico e di protezione delle bellezze naturali, va 
acquisito da parte dell’autorità di tutela competente il parere 
non vincolante del centro di consulenza e documentazione di 
cui all’articolo 3.
        2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai 
vincoli di cui al comma 1, per i quali le autorità competenti alla 
tutela non rilasciano il nulla osta, la conformità alle norme in 
materia di accessibilità e di superamento delle barriere 
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, 
come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che vanno approvate dalle 
stesse autorità previo parere del centro di consulenza e 
documentazione di cui all'articolo 3.

  

 

 

ARTICOLO 9

Accessibilità urbana e utilizzabilità dei mezzi di trasporto 
pubblico
        1. Le amministrazioni comunali adottano misure atte a 
garantire a persone portatrici di minorazioni l'individuazione e la 
realizzazione di percorsi accessibili per una fruizione autonoma 
dei servizi, degli spazi urbani ed ambientali. Tali percorsi 
devono presentare caratteristiche che garantiscano, oltre 
all'autonomia, anche la sicurezza delle persone, mediante 
accorgimenti che suppliscano alle problematiche legate al 
fondo stradale, ai dislivelli dei percorsi, agli impianti semaforici, 
agli arredi urbani, alla segnaletica stradale e a quant'altro 
impedisca una libera fruizione degli spazi.
        2. Le amministrazioni comunali, la Provincia e gli enti e società 
da esse dipendenti intervengono affinché venga assicurata la 
possibilità di spostamento sul territorio tramite mezzi pubblici di 
trasporto, garantendo anche a persone portatrici di minorazioni 
di fruire in modo autonomo e sicuro dei mezzi stessi.

  

 

 

ARTICOLO 10

Circolazione su strade in territori vincolati
        1. Sulle strade in territori vincolati il transito dei veicoli a motore 
che trasportano persone in situazione di handicap è 
disciplinato dalla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e 
successive modifiche.

  

 

 

ARTICOLO 11

Piano di adattamento per gli edifici pubblici della Provincia e 
degli enti pubblici locali
        1. La Provincia, gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui 
ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o 
delegata nonché le aziende e gli enti da essa dipendenti, i 
comuni, le comunità comprensoriali, le aziende dei servizi 
sociali, le aziende sanitarie e l'Istituto provinciale edilizia 
sociale adottano un piano di intervento finalizzato alla rimozione 
delle barriere architettoniche negli edifici destinati allo 
svolgimento della loro attività, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Le opere ivi previste 
sono eseguite entro i successivi tre anni.

  

 

 

ARTICOLO 12

Norma transitoria
        1. Fino all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui 
all’articolo 7 si applicano le disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e di cui al 
decreto del ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

  

 

 

ARTICOLO 13

Sanzioni
        1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in materia, è 
disposta la demolizione delle opere realizzate in difformità alle 
prescrizioni tecniche in materia di superamento o eliminazione 
delle barriere architettoniche e la restituzione in pristino in 
conformità al progetto approvato.

  

 

 

ARTICOLO 14

Copertura finanziaria
        1. Alla copertura della spesa derivante dall’articolo 3, stimata 
rispettivamente in 50.000 euro per l’anno 2002 e in 75.000 euro 
all’anno per gli anni 2003 e 2004, si provvede per l’esercizio 
2002 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento 
autorizzato nel bilancio di previsione al capitolo di spesa 51500 
e per gli esercizi 2003 e 2004 mediante l’utilizzo di 
corrispondente quota dello stanziamento previsto alla sezione 
5, settore 5.1, lettera b.1) del bilancio triennale per il biennio 
2003-2004.
        2. Alla copertura della spesa derivante dall’articolo 11, stimata 
in 1 milione di euro annui a carico degli anni 2003 e 2004, si 
provvede mediante l’utilizzo di corrispondente quota dello 
stanziamento previsto alla sezione 8, settore 8.1, lettera b.2) del 
bilancio triennale per il biennio 2003-2004.

  

 

 

ARTICOLO 15

Variazioni di bilancio
        1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 
finanziario 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
capitolo in diminuzione:
cap. 51500 — Assegnazione di fondi ai comuni, loro consorzi o 
comunità comprensoriali per l’esercizio delle funzioni 
amministrative delegate nel campo dei servizi sociali — spese 
per la gestione dei servizi (legge provinciale 30 aprile 1991, n. 
13, articoli 10, 20 bis, lett. a), 29, comma 4, e 35 comma 4) 
50.000 euro
capitolo in aumento:
cap. 51111 — Spese per l’organizzazione di seminari, 
conferenze, studi, ricerche, per l’attuazione del sistema 
informativo socio-assistenziale, per iniziative di informazione e 
sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche sociali 
e sui servizi, per la sperimentazione di nuove modalità 
d’intervento socio-assistenziale nonché attività sociali in genere 
(legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, articoli 8, 21 e 22) 
50.000 euro

  

 
Note:

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi 
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni 
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano 
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’articolo 5
Il testo dell’articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 è il seguente:
“Contrassegno speciale
1. Alle persone con capacità di deambu-lazione sensibilmente 
ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita 
documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (2), 
che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.“
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa 
anche alla categoria dei non vedenti.“
(2) Riportato alla voce Circolazione stradale.
Note all’articolo 8
Il testo dell’articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 è il seguente:
“1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon 
materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo 
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la 
intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si 
deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non 
ritenuti più idonei.”
Note all’articolo 10
Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10
La legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10 disciplina le norme 
sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a 
vincolo idrogeologico.
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione 22 maggio 
1990, n. 25.
Note all’articolo 12
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 
503 disciplina le norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (I/circ).
Decreto del ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Il decreto del ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 
236 disciplina :le prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche.